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Lo Statuto

“ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE DIAPASON”
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del codice civile è costituita, con sede in Siena, Via Lippo Memmi n.25, una associazione senza fini di lucro denominata “ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE DIAPASON”. La sua durata è illimitata.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
ART. 2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo senza discriminazioni politiche, religiose o sociali.

Essa non ha alcun fine di lucro o speculativo ed opera per la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma, nonché per fini culturali, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi in Italia ed all’estero.

L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi e ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

L’Associazione si propone:

  • il sostegno ad organismi pubblici, privati e associativi che si occupano di attività nel settore della cultura musicale, nonchè in attività culturali e/o spettacolistiche, anche mediante la devoluzione ai medesimi dei propri introiti;
  • la promozione umana e culturale in tutti i suoi aspetti dei soci e dei cittadini in generale per mezzo della cultura musicale in ogni sua forma ed espressione;
  • la valorizzazione delle risorse musicali ed artistiche nel rispetto delle radici storiche e culturali della città di Siena, della zona e del territorio italiano;
  • l’affermazione dei valori della democrazia attraverso l’espressione artistica musicale e culturale in genere per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra i cittadini;
  • il miglioramento delle condizioni morali dei cittadini attraverso la musica, l’arte e la cultura in genere.

Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione potrà ricevere fondi, atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma.

L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l’acquisto di beni mobili e immobili da destinare all’attività sociale; potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 3

L’Associazione ha per oggetto:

  • organizzazione di spettacoli musicali di ogni tipo e genere ed in particolare iniziative musicali, quali corsi musicali ad ogni livello di apprendimento ed anche a carattere rievocativo, festival, seminari, conferenze, dibattiti, riunioni, gestione ed organizzazione di studi di registrazione, iniziative radiotelevisive, cinematografiche, spettacoli teatrali, mostre, esposizioni;
  • creare strutture editoriali nel settore musicale a tutti i livelli per le proprie manifestazioni, nonché per esigenze dei terzi e per la divulgazione delle attività dell’Associazione di interesse nel campo artistico musicale sociale e culturale;

Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

  • attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività musicali, culturali e ricreative anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative musicali, ricreative e culturali;
  • allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni musicali, culturali e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e solo occasionalmente ai terzi;
  • organizzare attività artistico – ricreative musicali e culturali per un migliore  utilizzo del tempo libero dei soci a favore della collettività;
  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti
TITOLO III
SOCI
ART. 4

Possono essere soci dell’Associazione i soggetti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli quali persone fisiche, soggetti collettivi ed enti pubblici o privati che accettino gli scopi sociali, di qualsiasi nazionalità, che non abbiano interessi contrastanti con l’Associazione e che operino per il raggiungimento delle sue finalità.

I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno all’Associazione.

ART. 5

Chiunque intendesse essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto dell’accettazione della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà in quel momento ad ogni effetto la qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ricorrano le condizioni, adotta delibera di inammissibilità unanime e motivata.

La delibera d’inammissibilità contenente le motivazioni, verrà comunicata all’interessato con lettera da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione.

L’associazione attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo può riconoscere soci onorari quei cittadini od enti che si sono contraddistinti per la fattiva collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali; i soci onorari godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci.

ART. 6

La qualifica di socio dà diritto:

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione ed alla vita associativa, ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
  • a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;

I soci sono tenuti:

  • all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento del contributo associativo se deliberato.

Tutti i soci persone fisiche maggiorenni ed i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche, godono, al momento dell’ammissione e del pagamento della quota sociale, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci dell’associazione pur mantenendo la completa autonomia per quanto riguarda le attività poste in essere al di fuori dell’associazione, non potranno però svolgere un’attività contraria agli scopi dell’associazione che comporterebbe l’esclusione dall’associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.

Qualunque attività svolta dai soci per l’Associazione, si intenderà svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate per incarichi assegnati da uno o più organi dell’Associazione.

TITOLO IV
RECESSO – ESCLUSIONE
ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  • Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  • Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
  • Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

L’esclusione diventa operante dall’annotazione della relativa delibera nel libro soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V
PATRIMONIO E FONDO COMUNE
ART. 11

Il fondo comune ed il patrimonio dell’Associazione sono indivisibili e sono costituiti dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune ed il patrimonio tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 12

L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione, mettendolo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, depositandolo presso la sede dell’Associazione. Il bilancio, costituito nella forma di rendiconto economico-finanziario, corredato da apposita relazione e dalla relazione del Collegio dei Revisori se nominato, deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro il 31 Maggio successivo alla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.13

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice – Presidente;
  5. il Cassiere;
  6. il Segretario;
  7. il Collegio dei Revisori dei Conti se l’Assemblea degli associati ne decide la nomina.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali verrà nominata a cura del consiglio direttivo apposita commissione elettorale composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti i quali provvederanno alla raccolta delle adesioni degli eventuali candidati, alla gestione delle operazioni di voto ed allo scrutinio delle schede di voto, fissandone modalità, luogo e tempi.

L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Tutti i membri nominati non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell’espletamento di incarichi per conto e nell’interesse dell’Associazione.

ASSEMBLEE
ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o in locali pubblici almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15

L’Assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio consuntivo nella forma di rendiconto finanziario ed economico;
  • procede alla nomina del consiglio direttivo, del collegio sindacale se previsto, e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti;
  • delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  • approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati o in ogni caso dal Collegio dei Revisori se nominato.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente  e sottoscritta da almeno un quinto degli associati e/o della meta dei componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 17

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti  la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere dell’Assemblea sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti, con un quorum costitutivo pari ad 1/5 (un quinto) degli associati.

Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di n.1 (una) delega.

In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell’Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 18

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice – Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.

Le nomine del Segretario, in assenza di quello in ruolo, viene fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i componenti il Consiglio Direttivo ed in mancanza fra i soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di n.5 (cinque) ad un massimo di n.9 (nove) membri scelti fra gli associati dall’assemblea ordinaria che di volta in volta ne stabilisce il numero.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L’elezione dei componenti gli organi dell’Associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi dell’art.2532 Codice Civile in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell’Assemblea.

Durante la prima riunione,  il Consiglio Direttivo elegge al suo interno  il  Presidente,  il  Vice – Presidente, il Cassiere ed il Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle   spese  documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto in occasione dell’Assemblea di costituzione dell’Associazione, e le cariche al suo interno vengono stabilite dall’assemblea medesima.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri che lo compongono, in ogni caso almeno tre volte per ogni esercizio.

La convocazione è fatta a mezzo lettera od a mezzo fax o posta elettronica, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti se convocate ritualmente, o la totalità dei membri se la convocazione è verbale e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere invitato e può partecipare, in veste consultiva e senza diritto di voto, qualora il medesimo non risulti fra gli eletti a pieno titolo da parte dell’Assemblea dei soci a comporre il Consiglio Direttivo, un rappresentante dell’Amministrazione Comunale di Siena.

Il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di un Presidente Onorario con diritto di partecipazione alle riunioni con sole funzioni consultive.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • redigere il bilancio;
  • compilare i regolamenti interni;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  • nominare la commissione elettorale in riferimento al rinnovo delle cariche;
  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
ART. 20

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione, tramite cooptazione. I Componenti cooptati durano in carica fino alla prima assemblea successiva al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione dei componenti cessati; chi venga eletto in luogo dei componenti cessati dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i componenti cessati. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione, per cui quelli rimasti in carica debbono nominare la commissione elettorale e convocare l’Assemblea perché provveda in tal senso.

PRESIDENTE -VICE PRESIDENTE-SEGRETARIO-CASSIERE
ART. 21

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri di ordinaria amministrazione del consiglio direttivo con necessità di ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente e l’intervento di quest’ultimo costituisce per i terzi  prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 22

Il Segretario svolge le funzioni di segreteria, tiene il protocollo, evade la corrispondenza, redige i verbali operando in stretto accordo con il Presidente.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’Associazione.

ART. 23

Il Cassiere cura la parte economica dell’Associazione, redige i bilanci in collaborazione con il Consiglio Direttivo, è il custode dei valori finanziari e patrimoniali dell’Associazione.

Il Cassiere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario accompagnandolo da idonea relazione, nonché sottoscrive congiuntamente al presidente gli ordinativi di pagamento.

LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 24

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti se nominati, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

I libri dell’associazione sono visitabili da chiunque ne faccia motivata istanza al consiglio Direttivo; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Il primo Consiglio dei Revisori dei Conti viene nominato in occasione dell’Assemblea di costituzione dell’Associazione, le cariche al suo interno vengono stabilite dall’assemblea medesima.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO
ART. 26

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto di voto, con un quorum costitutivo pari ad 1/5 (un quinto) degli associati.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività culturali e/o ricreative similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n.662.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 27

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l’Associazione, su istanza della parte più diligente.

NORME FINALI
ART. 28

In aggiunta alle presenti clausole statutarie, in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell’Associazione verranno realizzati appositi regolamenti a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 29

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.