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Lo Statuto

STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: “DIAPASON SIENA APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Siena, Via Lippo Memmi 25, e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in particolar modo quelle riportate alle lettere d), i) e l) dell’art. 5 del Dlgs. 117/2017.

Le attività di interesse generale esercitate dall’Associazione sono le seguenti:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L’associazione si propone:
– la promozione e la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, della formazione, creazione e fruizione culturale secondo principi di pari opportunità senza alcun tipo di discriminazione;
– il sostegno ad organismi pubblici, privati e associativi che si occupano di attività nel settore della cultura musicale, nonché in attività culturali e/o spettacolistiche, anche mediante la devoluzione ai medesimi dei propri introiti;
– la valorizzazione delle risorse musicali ed artistiche nel rispetto delle radici storiche e culturali della città di Siena, della zona e del territorio italiano;
– l’affermazione dei valori della democrazia attraverso l’espressione artistica musicale e culturale in genere per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra i cittadini;
– il miglioramento delle condizioni morali dei cittadini attraverso la musica, l’arte e la cultura in genere.

In particolare l’associazione ha per oggetto:
– l’organizzazione di corsi di alta formazione e formazione professionale nell’ambito musicale, canoro, della produzione artistica dello spettacolo, delle arti performative (teatro, recitazione, danza), delle nuove tecnologie, dei media e del cine audio-visivo, delle lingue comunitarie, della comunicazione e marketing dello spettacolo e del diritto e legislazione dello spettacolo mediante convegni, seminari, e corsi. Inoltre lo sviluppo di formazione a distanza ed opportunità mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie e piattaforme online, così come mediante attività editoriali, discografiche e produttive;
– l’organizzazione di corsi propedeutici, di educazione musicale di base, amatoriali e pre- accademici nell’ambito musicale, canoro, dello spettacolo, delle arti performative mediante convegni, seminari e corsi;

– l’organizzazione di attività di istruzione scolastica, tramite la creazione di scuole a indirizzo musicale strumentale, per tutti i cicli d’istruzione.
– lo sviluppo di formazione continua e permanente per soci in età lavorativa e/o occupati al fine di adeguare e sviluppare le loro conoscenze e competenze professionali, in stretta connessione con l’innovazione tecnologica ed organizzativa del processo produttivo ed in relazione ai mutamenti del mondo del lavoro. Inoltre lo sviluppo di tirocini formativi e di orientamento, project work/project management, e convenzioni per i propri soci con aziende, cooperative ed associazioni dell’industria della produzione dello spettacolo;

– la promozione e la valorizzazione nazionale ed internazionale di attività ed opportunità per i propri soci mediante convegni, manifestazioni, festival, audizioni, stage e scambi internazionali (Erasmus, Leonardo ecc), diritto allo studio, convenzioni e borse di studio;
– lo sviluppo di progetti di alternanza scuola-lavoro con istituti di istruzione superiore ed istituti comprensivi.

– la creazione di un archivio multimediale mediante lo sviluppo di ricerca e storiografia nell’ambito musicale, canoro, dello spettacolo e delle arti performative, con particolare attenzione alla storia ed allo sviluppo socio/culturale della Popular Music.
– la diffusione della propria attività anche attraverso attività ricreative di ogni tipo, incluso quelle a sfondo sociale nonché l’organizzazione di eventi, spettacoli, concerti, rassegne, corsi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto sociale; l’associazione si riserva inoltre di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
– l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

– la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
L’associazione attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo può riconoscere soci onorari quei cittadini od enti che si sono contraddistinti per la fattiva collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali; i soci onorari godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci, ma sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
– esaminare i libri sociali;
– essere informati sulle attività dell’associazione e con- trollarne l’andamento;
– frequentare i locali dell’associazione;
– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
– concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di:
– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indi- retto;
– versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa o per causa di morte o estinzione della persona giuridica o Ente.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di notifica della delibera di esclusione.

In caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, si perde il diritto di voto e la possibilità di assistere all’Assemblea, ma è consentito un immediato reintegro versando l’annualità o le annualità dovute. Il mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. In questo caso per poter rientrare a far parte dell’associazione occorre presentare nuova domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell’associazione: – l’Assemblea;
– Il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice Presidente;
– il Tesoriere;
– l’Organo di controllo (se previsto dalla legge);
– Revisore legale dei conti (se previsto dalla legge); – Collegio dei Probiviri

ART. 7 (Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da affiggersi nei locali della sede dell’associazione almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea, oppure, in alternativa, mediante altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo anche telematico o elettronico (fax, e-mail ecc.).

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
– elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento;
– delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
– delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

E’ facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un terzo dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell’Assemblea, ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall’Assemblea.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro personale responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3⁄4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo rappresenta l’Organo di amministrazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
– eleggere il Presidente e il Tesoriere;
– convocare l’Assemblea;
– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; – predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
– compilare i regolamenti interni;
– nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9, nominati dall’Assemblea, anche tramite la presentazione di liste spontanee da parte dei soci. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Durante la prima riunione dopo essere stato eletto dall’Assemblea, Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio Direttivo. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l’intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto e sostituito come previsto dall’Art. 8.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, comunicazione telefonica o a mezzo e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione certo, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno.
In alternativa a quanto sopra, in caso di urgenza, la convocazione può svolgersi senza il rispetto del termine sopraddetto, ma si riterrà valida se parteciperà almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti durante la prima riunione di insediamento del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente. Qualora anche il Vice Presidente non sia disponibile o impossibilitato a sostituire il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, spetta al Presidente del Collegio dei Probiviri tale compito.

ART. 10 (Tesoriere)

Il Tesoriere collabora con il Presidente nell’esercizio delle funzioni amministrative che comportino attività di natura economica, svolgendo la funzione di consulente.
Può effettuare verifiche sulla tenuta dei libri contabili e aiutare il Presidente nella predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell’associazione.

Il Tesoriere può sottoscrivere, congiuntamente al Presidente, gli ordinativi di pagamento.

ART. 11 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso ha il compito di:
– interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
– emettere se richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
– dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall’incarico di un membro effettivo. I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

L’incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

ART. 12 (Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 (Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare, presso la sede dell’associazione, i suddetti libri associativi tramite motivata istanza al Consiglio Direttivo, il quale ha la facoltà di accettare e predisporre i tempi e le modalità di attuazione.

ART. 19 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 23 (Clausola Compromissoria)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l’Associazione, su istanza della parte più diligente.

ART. 24 (Norme Finali)

In aggiunta alle presenti clausole statutarie, in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell’Associazione verranno realizzati appositi regolamenti a cura del Consiglio Direttivo.